Care Colleghe e cari Colleghi,
Vi invitiamo ad accedere all’applicativo Riconosco (menu DM 47/2016 -> dichiarazione di sussistenza) e a compilare la vostra nuova autocertificazione della sussistenza dei requisiti per l’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente alla data del 31.12.2025 (TRIENNIO 2023 – 2025) entro e non oltre il 31.10.2026, previo aggiornamento dei vostri dati al menu “Variazioni Telematiche”.
Qui potete trovare un breve vademecum sulla procedura.
Come sapete, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.M. 47/2016 “il Consiglio dell’Ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, verifica, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all’Albo, anche a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, la sussistenza dell’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. La verifica di cui al periodo precedente non è svolta per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all’Albo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica anche all’avvocato iscritto alla sezione speciale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.” I requisiti perché la professione forense possa dirsi esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente sono integrati quando l’avvocato:
- a. è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
- b. ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
- (c. LETTERA SOPPRESSA DAL DECRETO 15 OTTOBRE 2021, N. 174;)
- d. è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell’Ordine;
- e. ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;
- f. ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge professionale vigente.
Al fine di adempiere a quanto sopra è necessario pertanto che tutti gli avvocati autocertifichino il possesso di tutti i requisiti sopra descritti alla data del 31/12/2025.
Si ricorda che la prova dell’effettività, continuatività, abitualità e prevalenza non è richiesta laddove ricorrano le seguenti cause di esonero:
- 1. per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all’Albo (art.2 comma 1 D.M. 47/2016);
- 2. durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo (art. 21 comma 6 L. n. 247/12);
- 3. alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell’adozione stessa. L’esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo” (art. 21 comma 7 lett. a) L. n. 247/12);
- 4. agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro (art. 21 comma 7 lett. b) L. n. 247/12);
- 5. agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza (art. 21 comma 7 lett. c) L. n. 247/12).
Gli iscritti con anzianità inferiore ai cinque anni di iscrizione alla data del 31/12/2025 (dunque gli iscritti dopo l’1.1.2021) non dovranno inviare alcuna dichiarazione.
Eventuali dati non aggiornati (Partita Iva, RC Professionale, utenza telefonica etc.) dovranno essere preventivamente variati, sempre sul portale “Riconosco”, accedendo dal menu “Variazioni Telematiche”; una volta entrati nell’area della dichiarazione sostitutiva, non potranno in quel contesto essere variati e quindi occorrerebbe annullare la dichiarazione, modificare i dati dal menu “Variazioni Telematiche” e poi attivare una nuova autodichiarazione.
Per i casi di esonero di cui ai punti dal 2) al 5) è richiesto l’invio della specifica dichiarazione di esonero ai sensi dell’art. 21 L. n. 247/12 sempre attraverso il portale “Riconosco”, medesima tab D.M. 47/2016.
L’autocertificazione o la dichiarazione di esonero, una volta compilato il form sul portale “Riconosco”, potranno essere convertite in formato pdf e, una volta firmate digitalmente in formato PADES, caricate nel gestionale attraverso l’apposita funzione e inviate mediante il pulsante “Invia alla Segreteria dell’Ordine”. Il sistema renderà una pec di ricevuta.
Si precisa che l’autocertificazione deve essere compilata solo in caso di regolarità di tutti i requisiti indicati. Nelle ipotesi che possano presentare profili di opinabilità non dovrà essere compilata e si potranno rendere tutti i chiarimenti del caso nel corso del procedimento amministrativo.
Nel caso in cui non venga fornita prova dell’effettività, continuatività, abitualità e prevalenza si dovrà, purtroppo, procedere ai relativi accertamenti e all’eventuale avvio del procedimento volto alla cancellazione dall’Albo (che non è una sanzione disciplinare, ma una conseguenza di natura amministrativa prevista dalla normativa citata), salvi i giustificati motivi.
Si rammenta infine che l’effettiva irregolarità sotto il profilo degli obblighi formativi dovrà essere accertata dal CDD competente, previo avviso bonario e successivo avvio del procedimento amministrativo disciplinare, fino all’attuazione del nuovo sistema a sospensione amministrativa diretta, introdotto dalla riforma ed oggetto degli emanandi decreti delegati.
La normativa sopraccitata non è attualmente modificata dalla legge delega per la riforma della legge professionale n.137/2026.
Il Consigliere Segretario
Avv. Marisa Bonanno
