
L’erroneo svolgimento di un atto inerente al mandato professionale ha rilievo deontologico solo quando presuppone un’ inadeguata cultura giuridica od un carente aggiornamento professionale (eventualmente anche solo relativi al ramo di diritto nell’occasione frequentato) (CDF 13 obbligo di formazione ed aggiornamento – 12 dovere di competenza – 38 inadempimento del mandato), in alternativa ad errori isolati, nei quali ciascun avvocato può incorrere, non necessariamente sintomo di uno stato di generale negligenza od ignoranza.
E’ sostanziale la differenza che intercorre tra l’errore professionale occasionale e così scusabile (cd. “svista”) e la negligenza o imperizia professionale che comportino l’assunzione di incarichi in assenza di preparazione specifica o trascuratezza nella gestione degli interessi della parte assistita e quindi l’inadempimento del mandato, indipendentemente dal fatto che ne derivi un pregiudizio agli interessi della parte assistita.
(Nella specie è stata applicata la sanzione dell’avvertimento nei confronti dell’avvocato che, negligendo precisa norma codicistica, aveva promosso giudizio verso una parte non legitttimata passiva, complicando e ritardando l’attuazione della difesa del proprio cliente).
24 gennaio 2005 – Pres. Bulgarelli – Rel. Vianini