
Commette illecito disciplinare per violazione del dovere di indipendenza (10) e per conflitto d’interessi (37) l’avvocato il quale assume il mandato defensionale di soggetti contro i quali sta agendo per altro cliente, pur se avanti una diversa Autorità giudiziaria e per materia diversa e solo parzialmente connessa.
12 Maggio 2009 – Pres Trentini – rel Vianini