Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Esercizio di attività difensionale in difetto di abilitazione provvisoria per il praticante – Efficacia dell’accertamento in sede penale.

22 Novembre 2010 News

Nel procedimento per responsabilità disciplinare avanti il Consiglio dell’Ordine forense la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce, in relazione al disposto di cui all’art. 653 c.p.p., accertamento quanto alla sussistenza del fatto, alla sua rilevanza penale ed all’affermazione che l’imputato l’ha commesso.Costituisce comportamento deontologicamente rilevante l’aver svolto attività defensionale in difetto di abilitazione all’esercizio della  professione a seguito dell’avvenuto decorso del sessennio di abilitazione provvisoria per il praticante avvocato (nella fattispecie è stata ritenuta adeguata la sanzione della censura in considerazione del corretto ed autocritico comportamento processuale, dell’inesistenza di nullità causate dal comportamento dell’incolpato, della mancanza di precedenti e della sussistenza di gravi fatti personali accaduti in epoca coeva alla commissione dell’illecito).
(Verona, 22 novembre 2010, presidente Piazzola, relatore Regis)

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