
“Costituisce violazione dell’art.20, canone generale, C.D.F., la condotta dell’avvocato, che nei propri scritti difensivi adopera espressioni che non appaiono giustificate, ma, al contrario, gratuitamente offensive, in quanto finalizzate esclusivamente alla denigrazione, sia pure indiretta, della controparte, senza che ciò possa avere utile rilevanza ai fini del contendere”.
(Verona, 05 febbraio 2013, Presidente Piazzola, Relatore Zuniga)