
La prova sulla ricezione di somme da parte di un avvocato poi non assoggettate a fatturazione non può ritenersi assolta con la sola dichiarazione positiva dell’esponente, se non in presenza di precisi dati documentali o di molteplici indizi precisi e concordanti.
Costituisce comportamento deontologicamente rilevante l’omessa informativa al proprio cliente dell’attività prestata in una procedura di sfratto per morosità, trattenendo l’ordinanza di convalida senza consegnarla al cliente nonostante ripetute richieste.
(E’ stata ritenuta adeguata la sanzione dell’avvertimento in considerazione di situazione personale e professionale, non volontariamente indotta, di particolare difficoltà dell’incolpato)
(Verona, 25 febbraio 2013 presidente Dalfini, relatore Regis)