
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo dei doveri di lealtà, riservatezza e colleganza a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che intercetti o utilizzi corrispondenza destinata al collega avversario, indipendentemente dall’effettiva utilità (e viceversa danno per controparte) conseguitane. (Nella specie è stata applicata la sanzione della censura all’avvocato che aveva trattenuto senza avviso e prodotto poi in giudizio un fax ricevuto per errore dal domiciliatario del collega avversario)
29 novembre 2004 – Pres. Bulgarelli – Rel. Vianini